Orsa Daniza, federazione italiana associazioni diritti animali: ‘uccisione dolosa’
La scelta di catturare Daniza non era adeguatamente motivata e la sua successiva morte è stata provocata “senza necessità”, in quanto tale evento è stato accettato come possibile “conseguenza delle azioni e/o delle omissioni” dalle persone responsabili, che hanno considerato l’animale quale “pericoloso”.
Pertanto, quanto accaduto dovrà essere letto alla luce del dolo eventuale o indiretto (qualificazione tipica nei reati commessi a danno di animali). Per questa ragione la Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente, – assistita dall’avv. Claudia Ricci – ha depositato
nei giorni scorsi, presso l’ufficio del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento, un formale atto di opposizione all’archiviazione chiesta sull’uccisione dell’orsa – ritenuta dal pm competente “colposa” e quindi “non penalmente rilevante” – con la richiesta di ulteriori approfondimenti investigativi.
La Federazione chiede, in particolare, un supplemento d’inchiesta sull’“attività istruttoria e gli altri accorgimenti e scelte” dell’amministrazione provinciale e dell’Asl di Trento “per salvaguardare l’incolumità della popolazione dagli “attacchi” degli orsi (e di Daniza in particolare), sull’iter seguito per dichiarare la “pericolosità” dell’animale (se adeguatamente motivata ed accertata “da soggetto professionalmente dotato di competenze medico-veterinarie-etologiche specifiche”), sui “criteri di scelta del medico veterinario e dello staff incaricato della cattura dell’orsa e della telenarcosi” (anni di esperienza professionale, conoscenza approfondita dei plantigradi, possesso della relativa licenza prevista dal testo unico sulla sicurezza, rimedi a disposizione per gestire le eventuali emergenze). La Federazione, infine, ritiene necessaria “una perizia” per accertare se l’orsa potesse esser definita o meno “pericolosa”.
“Alla luce di ulteriori indagini – conclude l’atto di opposizione – emergerebbe un quadro probatorio inequivocabile dell’accaduto, che già al momento, comunque, è sufficientemente indicativo della responsabilità penale”.