Pneumatici invernali: ecco cosa serve sapere

I costi di mantenimento di un’autovettura non si riferiscono soltanto alla manutenzione ordinaria o al rifornimento. Possedere un veicolo in Italia, infatti, significa anche rispondere a delle responsabilità di tipo giuridico che, talvolta, si riflettono in ambito burocratico, come nel caso del pagamento di polizza assicurativa e bollo, mentre in altre assumono tratti pratici, come per il cambio gomme obbligatorio.

Ognuno degli accorgimenti relativi alle autovetture regolati dalla legge, comunque, ha il fine ultimo di garantire una messa su strada in sicurezza dei veicoli. La stragrande maggioranza di queste pratiche, comunque, non risulta particolarmente accessibile, nonostante sia prevista obbligatoriamente dalla norma vigente. Alcuni, però, dei fattori da non sottostimare affatto, sia per la propria incolumità e degli altri automobilisti che per non incorrere in aspre sanzioni pecuniarie è rappresentato dalla sostituzione degli pneumatici estivi con quelli invernali, che avviene periodicamente.

Gli pneumatici invernali presentano caratteristiche costruttive che li rendono ideali per la circolazione con basse temperature. Essi vanno montati, tassativamente, dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno. Trattandosi di una spesa fissa, le aziende di settore hanno trovato il modo di venire incontro alle esigenze di risparmio dei clienti, offrendo un vasto assortimento di gomme usate invernali, in grado di garantire un’ottima tenuta di strada a fronte di una spesa minore. Scopriamo, di seguito, le informazioni più importanti su questa tipologia di pneumatici.

Obblighi e sanzioni sull’uso delle gomme invernali

Le disposizioni accennate in precedenza non valgono per regioni come la Val d’Aosta e per alcune del sud Italia. In questi luoghi vige la medesima normativa, seppur con delle variazioni sulle date. A stabilire gli obblighi sull’uso di pneumatici invernali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la Direttiva Ministeriale del 16 gennaio 2013. La norma attesta che il gestore o l’ente proprietario della strada sia in possesso della facoltà di prescrivere che i veicoli circolanti posseggano o siano equipaggiati di mezzi antisdrucciolevoli o di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio. Le sanzioni oscillano dai 41 ai 169 euro per chi non adopera le gomme invernali nel centro urbano, dagli 85 ai 338 al di fuori e dagli 80 ai 318 in autostrada.

Principali caratteristiche di questa tipologia di pneumatici

Gli pneumatici invernali si differenziano da quelli estivi per una presenza maggiore di gomma naturale, ossia di caucciù. Quest’elemento consente un maggiore grip a terra e, di conseguenza, una migliore tenuta di strada in condizioni di scarsa aderenza e a basse temperature. Questa tipologia di pneumatici dà il meglio di sé con temperature inferiori ai 7 gradi. Gli pneumatici invernali possono anche essere da neve o termici, trattandosi di nomenclature differenti in funzione delle feature aggiuntive che determinati tipi di gomma hanno.

Generalmente, comunque, gli pneumatici invernali presentano la marcatura M+S sul fianco, oltre ad un pittogramma Alpino che ne attesta il superamento delle prove di omologazione sulla neve. È ovvio che, rispetto alle gomme estive, quelle invernali presentano delle differenze di prestazione più che evidenti. Si tratta, del resto, di gomme utili a circolare in sicurezza sotto le intemperie, con asfalto umido, bagnato o innevato. Di solito, gli pneumatici invernali non richiedono limitazioni di velocità, se non per alcune eccezioni che consigliano di rimanere sotto i 160 km/h.

In questa sede, infine, è opportuno fare un ultimo inciso sui cosiddetti pneumatici 4 stagioni, oppure all weather. Si tratta della definizione commerciale di una gomma che presenta contenuti tecnici specifici e consente la circolazione sia d’inverno che d’estate. Per essere legali dal punto di vista legislativo questi pneumatici devono presentare la marcatura M+S già citata nel paragrafo precedente.

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