PISA – Referendum moschea già bocciato dal comitato dei garanti perché incostituzionale
Prima della decisione dei garanti, il Comune aveva reclamato sull’eventuale concomitanza di data. Reclamo ritirato perché tanto il referendum non si terrà dato che è inammissibile nel merito
In relazione alle recenti dichiarazioni del comitato ‘Il popolo decide’ sulla questione del referendum sulla moschea, l’amministrazione comunale precisa che il Comune ha rinunciato al reclamo in tribunale perché diventato inutile dato che a febbraio i garanti si sono espressi nel merito circa l’inammissibilità del quesito in quanto contro la libertà religiosa e quindi incostituzionale.
Il reclamo del Comune al tribunale non era sul merito, ma sulla concomitanza di data dell’eventuale referendum (che data la decisione dei garanti non si terrà) con le elezioni
Il Tribunale di Pisa, a conclusione del ricorso presentato dal Comitato promotore del referendum contro la moschea, aveva disposto, con ordinanza, che il Comitato dei Garanti si esprimesse, entro dieci giorni, nel merito della ammissibilità del quesito referendario. Il comitato dei Garanti, in precedenza, aveva ritenuto improcedibile il referendum, perché avrebbe dovuto svolgersi in concomitanza con le elezioni, prima politiche, poi amministrative.
Il giudice non aveva ritenuto fondata questa decisione del Comitato, perché, a suo parere, il termine “concomitanza” doveva essere inteso in senso letterale (cioè, il referendum non poteva svolgersi nello stesso giorno delle elezioni, ma poteva essere tenuto nei giorni immediatamente precedenti o successivi) e pertanto aveva ordinato ai garanti di esprimersi nel merito della ammissibilità del quesito referendario. Contro tale decisione il Comune aveva fatto immediatamente reclamo. Tuttavia, pochi giorni dopo l’emanazione dell’ordinanza del giudice, il Comitato dei Garanti, riunito, si è espresso nel merito, ed ha ritenuto inammissibile il quesito perché contro la libertà religiosa e quindi incostituzionale.
Con questo comportamento il Comitato dei Garanti ha ottemperato all’ordine del giudice, ma ha stabilito che il referendum non poteva comunque svolgersi.
Poiché i garanti si sono espressi, e, pur dichiarando inammissibile il referendum, hanno ottemperato all’ordine del giudice, il reclamo contro l’ordinanza emanata a conclusione del giudizio di primo grado diventava del tutto inutile e quindi il Comune ha rinunciato.