PISA – I ‘Giovani Riformisti’ al lavoro per istituire il loro Consiglio Comunale

La creazione dei Consiglio Comunale dei Giovani in Italia è stata sancita dalla legge 285 del 28 agosto 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza), che riprende quanto già detto nella legge 176 del 27 maggio 1991 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo). Il Consiglio Comunale dei giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani residenti nel Comune di Pisa, di ètà compresa tra i 16 e i 25 anni. Lo scopo del Consiglio Comunale dei Giovani sarà promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale della città; e favorire la presentazione di proposte ed interventi su tutte le questioni di interesse giovanile, da sottoporre all’Amministrazione Comunale.

Il Consiglio dei Giovani sarà formato da 32 consiglieri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista. Possono essere eletti nel Consiglio i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Almeno 1/3 dei membri del Consiglio dovrà avere un’età compresa fra i 16 e i 19 anni. Il Consiglio dei Giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio ed ogni membro rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva ha piena libertà di azione, di espressione e di voto. Hanno diritto a votare per le elezioni del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data fissata per la consultazione elettorale sono in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Pisa, aver compiuto il sedicesimo anno di età; non aver superato il venticinquesimo anno di età, non aver riportato condanne penali nè avere procedimenti penali in corso. L’elezione dei membri del Consiglio avviene sulla base di liste elettorali.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore a 20, di cui almeno 1/3 di età compresa fra i 16 e i 19 anni.

Le liste devono necessariamente indicare: il simbolo e la denominazione della lista; cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall’apposita Commissione elettorale. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti necessari per candidarsi. I promotori di ogni lista, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 50 e non più di 100 firme tra gli aventi diritto al voto, residenti a Pisa, di età compresa tra i 16 e 25 anni. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista e le liste dovranno essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il 20° giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.

fonte: Ufficio Stampa – Riformisti per Pisa

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