Cosa deve fare chi guida un veicolo non di sua proprietà?

Di Cinzia Ciolli (Nuove Direzioni)

FIRENZE – Su internet e sulla carta stampata si è scatenata una valanga d’interpretazioni su cosa impone il Codice della Strada a chi guida un veicolo non di sua proprietà a seguito del documento di 47 pagine emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 15513 datato 10 luglio 2014, avente come oggetto: Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992 – Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli  in vigore dal 3 novembre 2014 e seguito da 2 pagine della circolare Prot. n. 23455/08.03 del 23 ottobre 2014 e da 18 pagine della circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014. Per fare chiarezza in pochi righi, si precisa quanto segue.

In via preliminare si fa presente che il contratto di locazione (art. 1571 ss. del Codice Civile) è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore) una cosa mobile o immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Il contratto di comodato d’uso gratuito è il contratto con cui una parte (c.d. comodante) consegna all’altra (c.d. comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un periodo o un uso determinato, assumendo l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine o di usi, quando se ne è servito in conformità ai patti contrattuali oppure non appena il comodante la richiede (artt. 1803, 1809 e 1810 c.c.). Entrambi i contratti hanno natura cosiddetta “reale”, ossia, per la loro perfezione è necessario non solo il consenso, ma anche la consegna (c.d. traditio) della cosa. Pertanto, il rapporto che sorge con il solo accordo riguardante il dare e il ricevere in comodato o in locazione, non ha rilevanza giuridica. In ogni caso, la consegna della cosa non deve necessariamente rivestire forme solenni ma avvenire anche materialmente. Essa può avere luogo in qualunque modalità che valga giuridicamente a porre il comodatario o il conduttore in grado di servirsi della cosa, come nella fattispecie in cui la consegna avvenga mediante l’affidamento delle chiavi di accensione dell’autovettura. In entrambi i casi, il proprietario dell’autovettura perde la “disponibilità della res”, nel senso che durante il periodo della vigenza della locazione o del comodato non potrebbe neppure alienare l’autovettura.

Situazione diversa è quella nel caso in cui il proprietario di un’autovettura concede la stessa a titolo di cortesia a un familiare o a un amico per un utilizzo temporaneo, senza perdere la disponibilità della medesima, e rimanendo eventualmente responsabile in solido al guidatore in caso di sanzioni amministrative a seguito d’infrazioni commesse ai sensi del Codice della Strada, ovvero, per un eventuale incauto affidamento a soggetti i quali per incapacità giuridica o naturale non sono in grado di  gestire la guida di un autoveicolo. Pertanto, per quanto concerne tale ultima fattispecie, non vi è alcun obbligo da parte dei soggetti interessati di aggiornare la carta di circolazione, né tanto meno nel caso di contratto di locazione o di comodato di un’autovettura che non superi la durata temporale di 30 giorni.

fonte: Cinzia Ciolli

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