Montascale in condominio, ecco come è possibile installarlo
Uno dei dispositivi più utili alle persone a ridotta mobilità, e facilmente installabili, anche senza spaccature o particolari opere murarie, è senza dubbio il montascale.
All’interno del proprio appartamento, o lungo la rampa delle scale di un condominio, così come in un qualunque edificio pubblico, il montascale è di grande aiuto per l’autonomia delle persone disabili, facendo loro riacquistare quell’autonomia e libertà necessarie per sentirsi ancora in grado di svolgere una vita il più possibile normale, e per il superamento delle barriere architettoniche.
In particolare, questa volta vogliamo focalizzare la nostra attenzione sul dispositivo da montare in un condominio dove, ovviamente, abiti un disabile che ne abbia necessità. Quest’ultimo non può obbligare il condominio ad affrontare tali opere, poiché c’è bisogno del consenso degli altri proprietari. Pertanto, le spese per l’installazione del montascale sulle parti comuni possono (e non “devono”) essere a carico dell’intero condominio, ma l’intervento deve essere approvato dall’assemblea, con ripartizione dei costi pro quota fra i condomini.
Dal 2012, grazie alla riforma della legge 13/89, è stato facilitato il raggiungimento della maggioranza del quorum poiché la modifica stabilisce che gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche siano approvati con la maggioranza degli intervenuti purché rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Ciò vuol dire che, pur se un singolo condomino si oppone alla spesa, la persona disabile che ne ha necessità può comunque contare sulla suddivisione fra tutti i proprietari, in base ai millesimi.
Nell’eventualità contraria, rimane la possibilità del condomino disabile (o del suo tutore) di gravarsi totalmente della spesa, finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche, tra cui appunto la messa in opera del montascale, e quindi non è precluso l’intervento che, in ogni caso, dovrà comunque essere realizzato “senza alterare la destinazione del bene comune e il decoro architettonico, e senza che renda talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
Anzi, in particolare, con la riforma della legge n. 220/2012, la normativa prevede che i condomini possono disporre “tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”.
La legge ha comunque, ovviamente, precise regolamentazioni, fra le quali imporre all’interessato l’invio, all’amministratore, di una richiesta scritta in cui notifica la sua intenzione, e necessità, dell’installazione del montascale. Solo dopo che sono trascorsi tre mesi da questa richiesta, senza un’eventuale delibera in merito, il disabile può procedere al montaggio a proprie spese.
Il nostro consiglio è di scegliere sempre ditte ed aziende produttrici affidabili e di sicura esperienza, aggiungendo anche il suggerimento di selezionarle all’interno del proprio territorio. Se, per esempio, avessimo necessità di scegliere ed installare un montascale a Prato, la ricerca dovrebbe svilupparsi nell’ambito della regione Toscana, dove si possono trovare diverse concessionarie esclusive, alle quali affidarsi in tutta tranquillità, sia per la competenza e la serietà dimostrata, sia per eventuali interventi di manutenzione immediati e nel territorio.
Infine, è importante sapere (e far sapere in ambito di assemblea condominiale), che in caso di contributi per l’istallazione di un montascale, gli stessi saranno ripartiti fra tutti i condomini che avranno partecipato alla spesa.