L’assicurazione Rc professionale medico e le novità della legge Gelli

La legge n. 24 dell’8 marzo 2017 ha introdotto l’obbligo per chi esercita una professione sanitaria di avere una “copertura assicurativa obbligatoria”

Nello svolgere la propria attività medici ed operatori sanitari hanno responsabilità precise considerando i danni che possono provocare ai pazienti. Parliamo di due responsabilità specifiche una  civile ed una penale.

A dirimere la materia interviene in prima analisi l’art. 43 del Codice penale che condanna chi, in seguito a condotta illecita, si macchi della morte o provochi lesioni gravi ad un paziente per negligenza, imprudenza o imperizia.

Tuttavia per imputare una qualsiasi responsabilità è necessario provare espressamente la colpa. Il danno deve essere rigorosamente accertato, e lo si deve legare ad una specifica condotta illecita.

Da queste considerazioni, davvero molto importanti, nasce la necessità per la categoria sanitaria, di godere di una protezione grazie ad uno strumento quale l’assicurazione professionale medica.

Obbligo anche per i medici di sottoscrivere polizza Rc professionale

Con la legge n. 24 dell’8 marzo 2017, entrata in vigore il 1° aprile 2017, è stato introdotto l’obbligo per chi esercita una professione sanitaria di avere una “copertura assicurativa obbligatoria”,  un diktat preciso che coinvolge anche le strutture sanitarie. Qui è possibile saperne di più.

Nella fattispecie parliamo della cosiddetta legge Gelli, che ha inteso porre rimedio alle interpretazioni del passato e al lassismo perpetrato da una medicina chiaramente ‘difensiva’, troppo spesso incapace di mettere al centro il bene e i diritti del paziente.

La legge Gelli l’art. 590 Sexies e le responsabilità del medico

La legge Gelli ha introdotto nel codice penale l’art. 590 Sexies, che norma la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico.

Il nuovo articolo esclude la punibilità del sanitario “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia” e nel caso in cui  si siano rispettate “ le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

La nuova norma stabilisce che il medico deve essere considerato responsabile penalmente per i danni cagionati solo in caso di colpa grave. È sollevato dalle responsabilità invece nel caso in cui dimostri di aver agito in conformità alle linee guida e alle pratiche assistenziali definite dall’Istituto Superiore di Sanità. In pratica il medico deve rispondere solo laddove si profila il caso di omicidio colposo o lesioni personali.

La seconda novità della legge Gelli considera invece la responsabilità civile. Entrando nel merito in pratica il medico deve rispondere del danno solo nel caso in cui sia evidente che agisca con dolo o colpa. Inoltre spetta al paziente che ha subito il danno provare che la prestazione del medico è stata eseguita in ritardo o in maniera errata.

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La legge Gelli introduce definitivamente l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa in campo sanitario

La legge Gelli ha messo nero su bianco l’obbligo di stipula di polizze assicurative a carico delle  strutture sanitarie sia pubbliche che private, così come per i medici dipendenti da strutture pubbliche e non.

L’assicurazione Rc professionale medici è quindi un obbligo per:

  • il medico che esercita la professione in qualità di libero professionista indipendente, sia in attività di intramoenia che extramoenia;
  •  il medico che esercita la professione come dipendente, consulente o collaboratore di strutture ospedaliere pubbliche o private, di cliniche o di qualsiasi altro istituto che fornisce servizi sanitari o servizi di supporto sanitario.

È bene sottolineare che l‘obbligo coinvolge anche i dipendenti di ospedali pubblici che svolgono, anche saltuariamente l’attività professionale in ambito privato.

L’assicurazione medici: cosa tutela

Le polizze Rc professionali per medici, così come tutte le coperture riservate a chi opera nel mondo della sanità, proteggono l’assicurato ma soprattutto il suo patrimonio nel caso vengano avanzate richieste di risarcimento da parte di terzi.

La Rc professionale medici inoltre offre una tutela adeguata nel caso si verifichino errori professionali, offrendo una copertura in grado di rimborsare le spese legali e garantire la difesa legate dell’assicurato.

 

 

 

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